Art. 19.
(Interventi per la promozione e per la valorizzazione del cinema, dell'audiovisivo e della cultura cinematografica).

      1. Il Centro sostiene la promozione e la valorizzazione del cinema, dell'audiovisivo e della cultura cinematografica, nazionale ed europea, presso il pubblico italiano e internazionale, anche attraverso la concessione di contributi erogati, sulla base di criteri e di parametri da esso definiti, a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che pongono in essere attività dirette a:

          a) l'organizzazione di mostre d'arte cinematografica e audiovisiva di particolare rilevanza culturale e internazionale, festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale;

          b) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, anche a carattere non permanente, diretti a favorire la diffusione del cinema e dell'audiovisivo nei loro aspetti artistici, culturali e tecnici;

          c) la programmazione stagionale di film;

          d) l'organizzazione di ogni altra manifestazione di rilevante interesse culturale, posta in essere anche a fini didattici e, in particolare, per la promozione della

 

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conoscenza del linguaggio cinematografico e audiovisivo presso i giovani e l'infanzia;

          e) la realizzazione di iniziative di formazione, anche a carattere non permanente, volte a favorire lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo anche attraverso la riqualificazione delle professionalità e l'individuazione di nuove figure professionali;

          f) la pubblicazione, la diffusione e la conservazione di studi e di ricerche a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia e l'audiovisivo;

          g) la valorizzazione, la gestione e la conservazione del patrimonio filmico nazionale e internazionale.

      2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il Centro concede contributi, secondo criteri e modalità da esso stabiliti, ma comunque commisurati alla struttura organizzativa nonché alle attività svolte, alle associazioni nazionali di cultura cinematografica definite ai sensi del comma 3.
      3. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione, senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica, definiti ai sensi del comma 4, e organismi specializzati. Ai fini di cui alla presente legge, il Centro provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati dal periodo precedente.
      4. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
      5. Le associazioni e i circoli di cui ai commi 3 e 4 possono avvalersi, nell'ambito della loro attività, anche delle riproduzioni visivo-sonore da supporti video, ottici, elettronici,

 

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magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate a evitare qualsiasi sfruttamento illegale. Possono, altresì, assumere, per il perseguimento dei rispettivi fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e di sale video riservate ai soci e usufruire dei contributi concessi a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.
      6. Il Centro può, inoltre, stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per la definizione di altre forme di sostegno, diverse dalla concessione di contributi, a favore delle attività di cui al comma 1 poste in essere dai medesimi soggetti.